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Prot. 0006229/U del 04/10/2021

 

CIRCOLARE N. 26

 Bullismo e cyberbullismo

Si informano i gentili genitori, gli alunni e il personale tutto che questo Istituto, in attuazione della L. 107/2015, della L. 71/2017 e del PTOF, si pone come obiettivo quello di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime che di responsabili di illeciti, assicurando la tempestività dell'intervento. Per qualunque segnalazione, nonché per la condivisione di iniziative e di momenti formativi e culturali, volta alla prevenzione e al contrasto del fenomeno in questione, rivolgersi al referente d'Istituto, Gaetano Aurelio, scrivendo al seguente indirizzo che il referente si impegna a consultare
quotidianamente: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Si garantisce il pieno rispetto della privacy di ciascuno

REFERENTE:

INS. GAETANO AURELIO

GRUPPO DI LAVORO ATTIVO:

- Prof. Aurelio Tripaldi

- Prof. Luigi Cariddi

- Ins. Innocenza Vardè

Allegati:
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L’articolo 4 prevede l’adozione da parte del MIUR di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole (anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale), da aggiornare con cadenza biennale (comma 1). Le linee di orientamento devono includere, tra gli obiettivi: la formazione del personale scolastico; la promozione di un ruolo attivo degli studenti (nonché di ex studenti che già abbiano operato entro l’istituto scolastico in attività di peer education) nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, un sistema di governance efficace, diretto dal MIUR (comma 2).

Si prevede inoltre l’individuazione in ogni scuola di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Il referente coordina le diverse iniziative di prevenzione e contrasto dei fenomeni, anche collaborando con le Forze di polizia e le associazioni giovanili (o i “centri di aggregazione giovanile”) presenti sul territorio (comma 3). Alle scuole di ogni ordine e grado è demandata la promozione dell’educazione all’uso consapevole della rete Internet e ai diritti e doveri derivanti dal suo utilizzo (comma 5). 

L’articolo 5 affida al dirigente scolastico il compito di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti in atti cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato). Sentite le famiglie e valutata la gravità degli episodi, il dirigente convoca i minori coinvolti, il referente scolastico (di cui all’articolo 4) e i rappresentanti di classe per l’adozione delle misure necessarie (di sostegno e disciplinari). Viene previsto, infine, l’aggiornamento degli attuali regolamenti scolastici con i necessari riferimenti a cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari. 

L’articolo 7 ha per oggetto l’ammonimento del questore. È misura finalizzata sia ad evitare il ricorso alla sanzione penale sia a rendere il minore consapevole del disvalore del proprio atto. La sua disciplina è mutuata da quella dello stalking (articolo 612-bis c.p.).

Viene previsto che, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia da parte delle vittime (per ingiuria, diffamazione, minacce – cfr. rispettivamente artt. 594, 595, 612 c.p. – o trattamento illecito di dati personali commessi mediante Internet), il questore – assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti – alla presenza di almeno un genitore (o altro esercente la potestà genitoriale) possa convocare il minorenne ultraquattordicenne responsabile di atti di cyberbullismo nei confronti di altro minorenne, ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Dell’ammonimento è redatto processo verbale. L’ammonimento cessa di avere effetto al compimento della maggiore età.

Cos'è il cyberbullismo ed il bullismo?

Il bullismo informatico, o cyberbullismo, è una forma di maltrattamento (to bull in inlgese significa: usare prepotenza, maltrattare, intimidire, intimorire) perpetrato su soggetti minorenni utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Messo in atto da una o più persone (bulli) nei confronti di altro individuo percepito come più debole (vittima), vi è insita la reiterazione di un atteggiamento e di una condotta di sopraffazione, esercitando un condizionamento psicologico lesivo, mediante contenuti (parole o immagini) immessi su social network, blog, email, sms, ecc., quanto costiuisca una rete virtuale di comunicazioni.

Ancorchè sia sovente estensione e prosecuzione del bullismo "tradizionale", il cyberbullismo assume connotati propri di fluidità e pervasività. Rilevano qui: la capacità di permeare le percezioni e la psicologia e la vita quotidiana dei giovanissimi, le cui attività di socializzazione avvengono sul web con altrettanta "realtà" che fuori di esso; la sua natura "virale", in grado di superare ogni confine e distanza nonchè di raggiungere un grande numero di osservatori e testimoni; la sequenzialità dei messaggi, talchè può sfumare fin quasi a dissolversi la individualità della deliberazione e della intenzionalità del messaggio nocivo; la possibile assunzione di una personalità in rete altra da sè, con conseguente affievolimento del senso del lecito e di remore etiche. Id il controllo degli adulti è reso vieppiù difficoltoso dal divario generazionale in termini di alfabetizzazione digitale.

L'espressione "bullismo" ha fatto ingresso nel linguaggio delle leggi nel 2012.Successivamente la “prevenzione ed il contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico” sono stati posti dalla legge n. 107 del 2015 (recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) tra gli obiettivi di potenziamento dell’offerta formativa (articolo 1, comma 7, lettera l)).

Le condotte riconducibili a fattispecie di reato punite dal codice penale o da leggi speciali

Esso si scompone nelle condotte riconducibili a fattispecie di reato punite dal codice penale o da leggi speciali, come ad esempio molestie (articolo 660 del codice penale), minaccia (art. 612 c.p.), stalking (art. 612-bis c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), sostituzione di persona (art. 494 c.p.), furto d’identità digitale (art. 640-ter c.p.), trattamento illecito di dati (articolo 167 del decreto legislativo n. 196 del 2003, codice della privacy) – fattispecie per alcune delle quali l’utilizzo dello strumento informatico si configura come aggravante.

In sede giurisprudenziale (civile di risarcimento per fatto illecito ex articolo 2043 del codice civile, e penale) sono stati determinati pertanto alcuni profili. Per quanto riguarda l’imputabilità, vige il principio generale (posto che i bulli maggiorenni sono soggetti alla disciplina ordinaria) sancito dall’articolo 98 del codice penale, che prevede l’imputabilità del minorenne con più di 14 anni al momento del fatto, del quale sia riconosciuta la capacità di intendere e di volere. L’imputabilità del minore con età inferiore a 14 anni è invece esclusa dall’articolo 97 del codice penale (tuttavia, ove egli sia ritenuto pericoloso, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, il giudice minorile ne ordina il ricovero in riformatorio giudiziario o lo pone in libertà vigilata: art. 224 c.p.). 

Gli atti di bullismo, ove connotati da particolare gravità, possono giustificare misure cautelari. Per quanto riguarda la titolarità del diritto di querela, essa è in capo al minore se ultraquattordicenne (il minore infraquattordicenne ne è privo), e convive con l’autonomo analogo diritto in capo all’esercente la potestà genitoriale. Ove vi sia diversità di orientamento, prevale la volontà orientata all’esercizio del diritto di querela.

Il lessico utilizzato

Quanto alle puntuali manifestazioni del cyberbullismo, vi è un variegato lessico per designarle:

– cyberstalking ossia persecuzione per via informatica: molestie e denigrazioni ripetute e minacciose, mirate a incutere paura ed ansia;

– esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo on line per provocare in essa un sentimento di emarginazione;

– exposure ossia rivelazione di informazioni private imbarazzanti su un’altra persona;

– flaming: messaggi on line violenti e volgari intesi a suscitare (infiammare, testualmente) battaglie verbali in un forum;

– harassment ossia molestie: spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno; denigrazione: sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua reputazione, via e-mail, messaggistica istantanea, gruppi su social network ecc.;

– impersonation ossia sostituzione di persona: farsi passare per un’altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili;

– sexting (dalla fusione di sex e texting, ‘scrivere messaggi’): invio di messaggi, immagini o video a sfondo sessuale o sessualmente espliciti tramite dispositivi informatici;

– trickery: ottenere la fiducia di qualcuno con l’inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici.

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